Si apre uno spiraglio per le adozioni da parte di persone singole
Con la sentenza n. 3572/11, la Corte di Cassazione invita il legislatore a provvedere ad ampliare l'ambito applicativo della normativa in materia di adozione di minore, in particolare aprendo all'adozione del minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante.
Di particolare interesse la sentenza pubblicata dalla Suprema Corte di Cassazione in data 14.02.11 (Cass. Civ. 3572/11), la quale seppur non innovando sulla normativa in materia di adozione, ha comunque determinato una notevole apertura sul tema, con un invito (sebbene non vincolante) al legislatore affinchè provveda ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante, ciò in quanto, ad avviso della Corte, questo sarebbe in linea con le prescrizioni della Convenzione di Strasburgo del 1967 (firmata a Strasburgo in data 24.04.62 e ratificata in Italia con legge 357/74), la quale al suo art. 6 ammette l’adozione da parte di un solo adottante.
In proposito si rileva però che, così come sottolineato dalla sentenza in commento, la Convenzione di Strasburgo non è norma auto applicativa, cioè direttamente applicabile nei rapporti inetrsoggettivi privati, occorrendo a tal fine l’emanazione di una legge nazionale. La predetta convenzione, dunque, attribuisce al legislatore nazionale la facoltà, e non l’obbligo, di prevedere la possibilità di adozione anche per persone singole, essendo a tal fine necessaria una norma interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti di tale adozione.
In altre parole, ai giudici non è consentito concedere l’adozione di minori a persone singole al di fuori dei limiti imposti dalla normativa interna, né tantomeno è imposto al legislatore di ammettere senza limiti l’adozione da parte del singolo.
Orbene, la legge 183 del 1984 ammette solo in casi particolarissimi l’adozione da parte di persone singole, ossia (ai sensi dell’art. 44 legge citata): a) quando il minore sia orfano di padre e di madre da parte di persone unite da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo; b) quando il minore sia portatore di handicap (ex art. 3 legge 104/92) e sia orfano di padre e di madre; c) quando vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo. In tali casi, trattandosi di adozione speciale, il provvedimento non ha effetto di adozione piena (con tutte le conseguenze che ciò comporta, ad esempio a livello successorio, in quanto il rapporto giuridico si instaura unicamente tra adottato e adottante[1]), a differenza dell’adozione ordinaria (ovvero compiuta da due coniugi che, secondo le procedure previste dalla su citata legge, abbiano ottenuto decreto di idoneità) la quale, ai sensi dell’art. 27, ha effetto legittimante. Tale carattere è riconosciuto unicamente al caso particolare disposto dall’art. 25 in cui è previsto che, qualora nelle more del procedimento di adozione, uno dei coniugi muoia o divenga incapace, l’adozione possa essere ugualmente disposta, nell’interesse del minore, nei confronti di entrambi con effetto per il coniuge deceduto dal momento della morte, ovvero qualora, nel corso dell’affidamento preadottivo intervenga separazione personale dei coniugi affidatari, l’adozione possa essere disposta, sempre nell’interesse del minore, anche nei confronti di uno solo.
Al di fuori di questi casi espressamente previsti l’adozione è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio.
Venendo ora alla sentenza in commento, si rileva che la stessa prende le mosse dal caso di una Signora, cittadina italiana, la quale, avendo ottenuto in Russia, in quanto residente per più di due anni in quello stato, l’adozione di una minore che veniva poi dichiarata efficace dal Tribunale della Columbia (luogo in cui la Signora si era successivamente trasferita con la minore), chiedeva la trascrizione e il riconoscimento del provvedimento in territorio italiano.
Secondo la ricorrente, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi, in conformità con quanto disposto dall’art. 36 (il quale prevede che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino al momento della pronuncia di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza per almeno due anni, sia riconosciuta ad ogni effetto in Italia, purchè conforme ai principi della Convenzione dell’Aja del 1993), avrebbe dovuto riconoscere carattere legittimante all’adozione (così come previsto dagli ordinamenti russo e statunitense).
I giudici ritenevano, invece, di non poter riconoscere a tale forma speciale di adozione (in quanto effettuata da persona singola) tale carattere in quanto la suddetta disposizione, pur consentendo deroghe alla disciplina generale sul riconoscimento delle adozioni pronunciate all’estero, non può porsi in contrasto con i principi ispiratori della materia attualmente vigenti nel nostro paese per cui l’adozione legittimante è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio (e solo eccezionalmente, nel caso sopra indicato in cui nelle more del procedimento, instaurato dai due coniugi, intervenga fra gli stessi morte o separazione personale).
In altre parole, essendo ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi e con gli stessi limiti in cui è ammessa l’adozione nazionale (sia essa legittimante ex art. 6 o in casi particolari ex art. 44), non può essere riconosciuto al provvedimento straniero altro carattere diverso da quanto riconosciuto in Italia (nello stesso senso C. Cost. 247/2005).
Per tutto quanto sopra, la Cassazione rigettava il ricorso della Signora, però, con l’importante invito al legislatore a provvedere ad allargare l’ambito di ammissibilità dell’adozione del minore da parte di una singola persona, anche agli effetti dell’adozione legittimante.
Ci si auspica, dunque, che il legislatore accolga l’invito della Cassazione e provveda in tal senso.
[1] Ai sensi dell’art. 55, legge 183/84 all’adozione in casi particolari ex art. 44 e ss. si applicano gli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304 cc.
In particolare:
- art. 300 cc: “.. l’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia d’origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge..”;
- art. 304 cc: “..l’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione. I diritti dell’adottato sono regolati dalle norme contenute nel libro II..”.